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Lo Statuto Albertino e l’Unità d’Italia

L’UNITA’ E LA LIBERTA’
A FONDAMENTO DELLO STATO MODERNO

La Prima Domenica di Giugno durante il periodo del Regno d’Italia si celebrava la Festa Nazionale dello Statuto e dell’Unità d’Italia. Il riferimento va allo Statuto Albertino, concesso dal Re di Sardegna Carlo Alberto di Savoia il 4 Marzo 1848, a Torino, considerato Legge fondamentale perpetua e irrevocabile della Monarchia. Questo Statuto diventerà dopo il 1861, ossia dopo la Proclamazione del Regno d’Italia, la Carta Costituzionale del Regno d’Italia, rimasta in vigore ininterrottamente fino al 1948.

Ricordare lo Statuto Albertino nell’anno del Bicentenario della Nascita del Primo Re d’Italia Vittorio Emanuele II è Dovere d’Italiano. Lo spirito scientifico, attraverso la lettura critica dei documenti, può far emergere in modo autentico lo spirito del tempo. Significative le parole dell’allora Ministro dell’Interno Marco Minghetti, presenti nella Circolare N.39 del 6 Maggio 1861. Con questo atto ufficiale si estendeva la Festa dello Statuto a tutto il Regno d’Italia. Il Ministro dava indicazioni ai Comuni per un decoroso svolgimento della festa nazionale commemorativa dell’Unità d’Italia e dello Statuto del Regno.

Essendo di Domenica, la giornata prevedeva il coinvolgimento dell’autorità Ecclesiastica, che era invitata a celebrare con rito religioso il grande evento che fa di tutti i popoli d’Italia una sola famiglia sotto l’impero della Monarchia Costituzionale di Vittorio Emanuele II e suoi successori.

Dopo la Santa Messa, erano previste altre iniziative civili che elenchiamo, perché sono indicative dei sentimenti e dei valori di un’epoca, in fondo non molto lontana, temporalmente, dal nostro presente. Innanzitutto, come già indicato, la prima preoccupazione è rivolta alla Religione Cattolica. Questo sentimento sta a fondamento dello Statuto Albertino. Il Primo Articolo dello Statuto sancisce che la Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Tra le iniziative civili vengono indicate:

Ove siano truppe stanziali avrà luogo una rassegna di esse e della Guardia Nazionale. […]

Sarà bello similmente scegliere quel giorno per far pubbliche mostre di belle arti e d’industrie, e per dare esercizij letterari e drammatici, […]

Non mancherà mai occasione di consacrare la Festa con alcuna beneficienza onde la ricorrenza del Re e della Patria si associj alle consolazioni dei poveri e degli afflitti,[…]

Il Municipio sceglierà quei modi di ricreazione che possono meglio acconciarsi agli onesti desideri dalle abitudini della popolazione, e la illuminazione degli Edifici pubblici chiuderà un giorno che ricorda l’evento più memorabile d’Italia per tutte le età venture.

Elemento religioso, militare, artistico, industriale, sociale e di decoro urbano, tutto questo doveva creare un ambiente adeguato, tale da favorire la coesione e lo spirito d’appartenenza. Inoltre anche l’aspetto economico era tenuto in gran conto Il Governo di S.M. mentre raccomanda al decoro della Festa nazionale non intende però di eccitare i municipi a spese troppo larghe massime in questi tempi nei quali i bisogni della patria esigono molti sacrifizi. A tal fine ha ristretto il termine della Festa entro un solo giorno.

Ma per ottemperare ulteriormente sia al fattore economico, che a quello unitario e spirituale, il Ministro Minghetti sottolineava ulteriormente E siccome questo grande evento che in ogni anno si vuol celebrare è come il compimento di tutti i fatti parziali che illustrano la storia italiana, il Governo di S.M. raccomanda soprattutto che si cessi da qualunque altra festa, ricordando antiche divisioni municipali, trionfi di parte, o vittorie parziali che non tornarono che a danno della intera nazione.

A conclusione della Circolare si poneva la motivazione più profonda nessun avvenimento meritava tanto di essere da noi celebrato quanto il presente, che riepiloga in se stesso le tre maggiori conquiste di un popolo, l’unità, l’indipendenza, la libertà.

CORONAVIRTUS VS CORONAVIRUS

ITALIA SEI LIBERA SII GRANDE

Breve storia e caratteristiche dello Statuto Albertino

Due secoli, l’un contro l’altro armato, sommessi a lui si volsero, come aspettando il fato; ei fe’ silenzio, ed arbitro, s’assise in mezzo a lor. (Il Cinque Maggio di Alessandro Manzoni)

Tra il Settecento e l’Ottocento, il Secolo dei Lumi e il Secolo del Risorgimento, si poneva come arbitro Napoleone, contrassegnando e determinando un passaggio epocale, dallo Stato Assoluto allo Stato Costituzionale. A Napoleone sono attribuibili due importanti documenti, il Codice e il Concordato Napoleonico. In un clima rivoluzionario e di grandi cambiamenti si possono individuare altri importanti precedenti, prima di arrivare alla concessione dello Statuto Albertino.
In particolare è fondamentale ricordare la Costituzione di Bologna 1796, la Costituzione Cispadana 1797, la Costituzione del Regno d’Italia 1797-1814, con Napoleone Bonaparte Re d’Italia, e la Costituzione della Repubblica Italiana 1802 che vide in Napoleone il Primo presidente della Repubblica Italiana, per arrivare infine nel periodo post napoleonico, alla Costituzione di Carlo Alberto del 1821, da distinguersi dallo Statuto concesso nel 1848.
Con lo Statuto Albertino si stabiliva un Patto tra la Monarchia e la Borghesia Liberale, dando vita a una Monarchia Costituzionale,  non più assoluta, dove il potere del Re veniva limitato dalla Costituzione e lo Stato Liberale si poneva a tutela dei diritti e dei doveri del popolo e si vedeva così legittimato dalla Corona. Con questo patto, il motto millenario di Casa Savoia Fert, che significa Foedere Et Religione Tenemur (Siamo vincolati da un Patto e da una Fede), si univa al motto risorgimentale Unità e Costituzione.

Con lo Statuto e con il Tricolore si realizzava l’Unità d’Italia. In 84 Articoli sono garantiti i principi e l’organizzazione dello Stato. Da un’osservazione attenta dell’ordine di esposizione degli articoli, si evince una corrispondenza con l’ordine reale e con una gerarchia di figure e valori, che organicamente miravano al bene supremo dello Stato e della Patria. Il primo articolo riguarda la religione, a seguire gli articoli sul potere del Re, poi sono espressi i diritti e i doveri dei cittadini, poi gli articoli riguardanti il Senato, la Camera dei Deputati, i Ministri e l’ordine giudiziario.

Con lo Statuto veniva formalmente riconosciuta l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla Legge(art. 24), e venivano regolati i diritti e i doveri civili fondamentali. Si garantiva la libertà individuale (art. 26), l’inviolabilità del domicilio (art. 27), la libertà di stampa (art. 28), la libertà di riunione (art. 32).

Con la separazione dei poteri si passava dalla Monarchia Assoluta alla Monarchia Costituzionale e Parlamentare.

Il Potere Esecutivo appartiene al Re, Capo Supremo dello Stato (art.5), la Persona del Re è Sacra e Inviolabile (art. 4), il Re nomina tutte le cariche dello Stato (art.6) e nomina e revoca i suoi Ministri (art.65), il Re detiene il potere di grazia e commuta le pene (art. 8). Il Re è Super Partes, è esente da ogni responsabilità, per l’Inviolabilità Regia. Il Governo, con la svolta cavouriana, sarà sempre più responsabile verso il Parlamento, in particolare verso la Camera elettiva,  che tenderà a divenire  il fulcro della vita politica e istituzionale.

Lo Stato è retto da un Governo Monarchico rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica (art. 2), legge che prevede la successione maschile, il primo figlio maschio. Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto (art.22).

Il Potere Legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati (art. 3).

Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l’età di quarant’anni compiuti, e scelti nelle categorie elencate nello Statuto (art.33), uomini che hanno dato lustro alla Patria, e ricordiamo che era una carica non retribuita.

Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati (art.36).

 

La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi Elettorali conformemente alla legge (art.39), età minima trent’anni, e venivano eletti per 5 anni. Avevano diritto al voto i soli maschi, vigeva il suffragio ristretto in base al censo e alle capacità, bisognerà attendere il 1913 per il suffragio universale maschile. La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all’Alta Corte di Giustizia (art. 47).

I Senatori e i Deputati prima di essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria (art.49). Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità (art.50). La lingua italiana è la lingua ufficiale delle Camere (art.62).

Il Potere Giudiziario. La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch’Egli istituisce (art.68). I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio (art.69). L’interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo (art.73).

Lo Statuto Albertino trova il suo rispecchiamento estetico e artistico nei bellissimi dipinti, che adornano le Sedi del Senato e della Camera dei Deputati. Nella sala del Senato, nel ciclo pittorico di Cesare Maccari sono simboleggiate le virtù dei Senatori Romani, affrescate subito dopo Roma Capitale. Nella sala di Montecitorio, il fregio di Giulio Aristide Sartorio esalta le virtù italiche, e fu realizzato poco prima della Grande Guerra. Il rigore della Legge e la bellezza dell’Arte sono finalizzate al rinnovamento civile e spirituale degli Italiani, secondo principi validi in ogni epoca.

Estremamente attuali le parole pronunciate da Luigi Luzzatti. Questi fu deputato, presidente del Consiglio e senatore del Regno.  Alla vigilia delle elezioni del 1886, così sentenziò, Il parlamentarismo onnipotente e l’accentramento burocratico imperante conducono le nostre democrazie latine a sicura degenerazione. Alla degenerazione si può far fronte con l’evoluzione. A questo proposito, bisogna precisare che le costituzioni sono espressioni dell’epoca che le ha generate, questo significa che con il mutare dei tempi, queste possono e devono evolvere. Non ci sono costituzioni perfette e inamovibili, vista la loro natura e funzione storica.

                                          Massimo Fulvio Finucci e Clarissa Emilia Bafaro

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