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Bancarotta: non tutti scappano con la cassa – Intervista a Vincenzo Vitalone

Bancarotta, Legge Fallimentare ed una breve intervista con il Consigliere Giuridico Vincenzo Vitalone 

Il termine bancarotta veniva originariamente utilizzato per indicare la condizione in cui versava un banchiere quando non era più in grado di assolvere ai propri impegni pagando i propri debiti. In tali circostanze pubblici funzionari rompevano con un’ascia il banco impiegato nell’esercizio della sua attività sottoponendolo così ad una grande umiliazione pubblica. Era il più grande disonore a cui poteva essere sottoposto il debitore inadempiente ed insolvente, una macchia profonda ed indelebile che ricadeva non soltanto su di lui ma anche su tutta la sua famiglia.
Questa è stata l’impronta che ha pervaso nel tempo la normativa disciplinante l’insolvenza dell’imprenditore commerciale. La legge fallimentare del 1942 difatti sottoponeva l’imprenditore fallito ad un procedimento giudiziario decisamente incisivo – seppur in ambito civile – finalizzato alla soddisfazione dei suoi creditori mediante la vendita di tutti i suoi beni ricompresi nell’attivo aziendale.
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14 del 2019) ha riformato la previgente legge fallimentare affrontando la condizione di insolvenza da una prospettiva completamente differente. Si parla dunque anche di crisi prevedendo addirittura degli strumenti volti ad evitarne l’insorgenza, offrendo all’imprenditore nuovi strumenti per scongiurare la liquidazione giudiziale (ex fallimento).
Tutto ciò si è reso necessario poiché la normativa del 1942 non corrispondeva più alle esigenze economiche dell’attuale società moderna, e ciò anche in virtù dell’esperienza pregressa che ha insegnato che l’insolvenza può essere determinata – in diversi casi non poi così rari – anche da cause non imputabili alla mala gestione dell’imprenditore, ma ad eventi e fattori esterni all’azienda stessa e non determinati o controllabili dall’imprenditore stesso, come ci ha dimostrato anche il periodo della passata pandemia.
Per tale ragione la nuova ottica che permea il Codice della crisi è quella di sostenere l’imprenditore nel migliore dei modi fin dalla fase della crisi appunto, modificando quell’impatto così profondamente disonorante tipico della precedente procedura fallimentare.
Fattore rilevante, inoltre, è l’apertura d’ufficio del procedimento penale a carico dell’imprenditore fallito per i reati di bancarotta secondo disposizioni di carattere penale non toccate dalla citata riforma, e che oggigiorno appaiono troppo sproporzionate e non adeguate ai tempi.
Appare evidente che si ritiene non soltanto opportuno, ma soprattutto necessario un adeguamento normativo anche sotto il profilo penale della normativa in discorso.

A tal proposito il Dottor Vincenzo Vitalone, Consigliere Giuridico Presidenza Consiglio dei Ministri, sollecitato  da alcune nostre domande, ci offre un’importante occasione di confronto sul tema illustrando quali sono – a suo parere – gli interventi necessari per adeguare anche le disposizioni penali alle diverse realtà dei tempi attuali.

1.) D/ Il Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza ha modificato la normativa fallimentare senza però intervenire sulle disposizioni penali relative al reato di bancarotta. Per quale ragione però queste ultime non sono più adeguate alla realtà economica che vivono le imprese nella società attuale?
– R/
Ci vuole un notevole sforzo scientifico e culturale per mettere mano ad una significativa riforma dell’intero sistema penale dell’insolvenza e le questioni aperte sono certamente molte, ma credo che vi sia una generale consapevolezza che l’antico sistema, risalente alla vecchia legge fallimentare, vada integralmente rivisto, anche in considerazione che le ipotesi tipiche di bancarotta, inutilmente severe ma senza costrutto, vadano semplificate, razionalizzate e ripensate in una logica di effettivo aiuto alle imprese in cerca di risollevarsi o individuare sentieri virtuosi di risanamento senza evidentemente lasciare impuntite le condotte più gravi a danno dei creditori

2.) D/Può rappresentarci la nuova perimetrazione del reato di bancarotta fraudolenta da Lei ipotizzata?
– R/
Ho tentato di ipotizzare e limitare la bancarotta alle sola ipotesi della distrazione, in tutte la varie forme che si conoscono e che la giurisprudenza ha individuato, e configurare le vecchie ipotesi di bancarotta semplice o documentale esclusivamente come aggravanti del reato base, prevedendo un affievolimento sia del minimo che del massimo edittale, che in questi decenni hanno avuto come risultato predominante quello di non far celebrare i processi essendo fortemente imitato il pericolo della prescrizione.
Andrebbe altresì ipotizzato un effettivo regime premiale per l’imprenditore personale o collettivo che intraprenda una proficua attività di risanamento e di predisposizione di garanzie per creditori.
Collegata a questa prospettiva è la previsione che il presupposto processuale della bancarotta sia esclusivamente l’apertura della liquidazione giudiziale o dell’amministrazione straordinaria, escludendo tutte le altre procedure in particolare il concordato preventivo, e fatto salvo un intervento per le liquidazioni coatte amministrative. È necessario individuare altresì un termine a ritroso dalla dichiarazione dello stato di insolvenza che individui in modo rigoroso i fatti di bancarotta, risultando l’attuale regime estremamente incerto e per molti versi iniquo.

3.) D/ A suo parere sarebbe opportuno anche prevedere una ridefinizione dell’istituto della transazione fiscale?
– R/ L’istituto della transazione fiscale è stato fin troppo corretto e modificato, ed anche l’ultimo correttivo del codice della crisi è intervenuto in tal senso.
Si deve certo essere consapevoli delle diverse esigenze che sottendono tale istituto e la necessità che l’imprenditore tendenzialmente smetta di finanziare l’impresa non pagando i tributi; occorre tuttavia individuare anche qui strumenti preventivi e comunque agevolare tutte le definizioni fiscali che consentano comunque in concreto agli uffici tributari di realizzare introiti dalla impresa insolvente o fortemente in crisi. la previsione di misure penali premiali dovrebbe anche stimolare l’interesse dell’imprenditore a definire nel modo migliore le pendenze con il fisco, considerando che allo stato attuale ciò costituisce la assolutamente prevalente fonte di insolvenza.


Questo intervento a firma di Cristiana Rossi qui riprodotto sulla Consul Press – per gentile autorizzazione della medesima professionista che  brillantemente  collabora con la nostra Redazione da vari mesi – è già stato pubblicato su IUS101.it, una importante e qualificata Testata Giornalistica editata da IUS.com e registrata al Tribunale di Roma, con  Redazione in via Fulcieri Paulucci de’ Calboli 5, con Direttore Editoriale  Roberto ChiodiDirettore Responsabile Francesco Arcieri (nella foto a sinistra), attualmente portavoce del Presidente Comm.ne Affari Costituzionali di Palazzo Madama e già portavoce del Presidente Comm.ne Giustizia al Senato.

La Testata IUS101.it collabora con il prestigioso “Salone della Giustizia” che, istituito nel 2009 per promuovere la ‘Cultura della Legalita’ quale suo primario obiettivo, quest’anno celebrerà la sua XVI^ Edizione nei giorni 28/29/ 30 ottobre presso i Centri Studi Televisivi Tecno-Polo in Roma.
Il Salone della Giustizia è sempre stato incentrato su incontri e confronti pubblici tra Magistratura, Avvocatura, Politica, Imprese e Professioni per discutere ed esaminare ampiamente le tematiche della Giustizia a 360°; spesso con approfondimenti e dibattiti in ambito di economia, lavoro, salute, sicurezza, tutela ed ambiente, illustrando direttamente ai Cittadini le istanze e le problematiche, nonché le possibili soluzioni, con il coinvolgimento delle Istituzioni e dei  Ministri di riferimento.
E’ opportuno evidenziare come nelle più recenti edizioni si sia registrata anche una interessata e qualificata partecipazione di numerosi Ambasciatori in rappresentanza dei principali Paesi d’Europa e del Mondo; al riguardo ritengo personalmente che la “Diplomazia”, con la sue specifiche capacità di mediazione e di consolidata esperienza, possa favorevolmente apportare un notevole contributo per agevolare la risoluzione di determinate situazioni di tensione e/o di controversie.
Ed in questi particolari tempi di difficoltà globalizzate a 360°, una particolare rilevanza potrebbero assumere proprio le attività e le iniziative della c.d. Diplomazia Culturale ______________ Giuliano Marchetti 

 


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Cristiana Rossi

Commercialista e Revisore Legale / Ammin.re Giudiziario per “beni sequestrati e confiscati” / Docente Universitaria / Relatrice in Convegni/ Autrice Testi Giuridici e di Cultura – Collaboratrice in Testate Giornalistiche, Media ed Emittenti Radio-TV
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