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Daspo ai professionisti per i crediti falsi? E a quei funzionari di banche che firmano dichiarazioni di veridicità del credito?

di Roberto Di Napoli

L’ipotesi dell’introduzione di una misura così severa, quale il Daspo, per i commercialisti o consulenti del lavoro che dovessero dichiarare crediti contributivi non conformi al vero, pur non essendo esperto nel settore fiscale o previdenziale, suscita, a mio avviso, non poche perplessità.
La lettura di alcune notizie riportate nelle scorse ore farebbe intendere -se non erro- che la misura verrebbe applicata in caso di “crediti fraudolenti” e, dunque, in ipotesi “dolose”.

Ho letto che “il ricorso all’utilizzo di crediti inesistenti o non spettanti, oltre a creare un danno per le casse dello Stato e per gli enti territoriali, genera «inaccettabili distorsioni economiche e lesioni al principio di concorrenza»”.

Mi chiedo, allora: e i danni che si determinano quando un rappresentante di una banca dichiara, ai sensi dell’art. 50 del Testo Unico Bancario (e, cioè, per ottenere un decreto ingiuntivo a carico dell’utente), che il credito è “vero” e “conforme alle scritture contabili”, mentre, invece, solo all’esito del lungo giudizio (e solo, dunque, se l’ingiunto si oppone) si scopre insussistente o inferiore a quello dichiarato? Sono danni solo tra privati, ossia, tra banca e utente? Sono danni sempre risarcibili? No.

Ho menzionato più volte, su questo mio blog (oltre che, sin dal 2005, su alcune mie pubblicazioni), i tantissimi casi (comprovati da sentenze) di decreti ingiuntivi ottenuti da banche proprio con una dichiarazione unilaterale di certezza del credito che, invece, all’esito di opposizione da parte di clienti, si sono rivelati insussistenti o notevolmente inferiori a quanto ingiunto (riporto alla fine di queste mie considerazioni, un mio post di gennaio scorso). In tanti altri casi, alla fine del giudizio, la situazione è risultata, perfino, rovesciata: la banca, che, per avere il provvedimento inaudita altera parte, aveva prodotto quella dichiarazione unilaterale con la quale aveva dichiarato il credito “vero” e conforme alle proprie scritture contabili, è risultata, invece, la debitrice del correntista. In un altro caso, ancora, una banca che aveva chiesto ed ottenuto il fallimento di un’impresa vantandosi, dunque, creditrice, si è rivelata essere debitrice dell’impresa che aveva concorso a distruggere.

E questi crediti falsi non provocano danni all’economia? A mio avviso, hanno concorso a “saccheggiare” patrimoni privati o di imprenditori, a far chiudere imprese (anche storiche), a far licenziare lavoratori o, comunque, a compromettere seriamente la produzione nazionale con inevitabili conseguenze anche in termini di tassazione e di mancate entrate nelle casse dello Stato. Sono, poi, la causa di ingenti danni patrimoniali (quasi mai risarciti) e non patrimoniali (ancor meno risarcibili “in forma specifica”) visto che, spesso, hanno causato la perdita di serenità, della salute e della vita dei malcapitati e di quanti (proprio nel rispetto della legge) si sono rifiutati di pagare importi non dovuti (soprattutto, quando sono stati accertati, all’esito del giudizio, come fondati su clausole nulle o pretese illegittime).

La distruzione di un’impresa, laddove determinata da crediti falsi o da pretese infondate e, quindi, scomparsa ingiustamente, non ne avvantaggia altre con una distorsione del mercato?Chi dichiara come “conforme alle proprie scritture contabili” un credito che, invece, risulta -agevolmente o all’esito di un giudizio- come falso, non commette anche un “falso” nelle scritture contabili o nei bilanci?

Allora, se deve essere punito con una sorta di “Daspo” (misura, come è noto, che deriverebbe il nome da quella prevista ed applicabile a carico di tifosi violenti) il professionista (sia esso commercialista, consulente contabile, ecc.) che dichiari crediti fraudolenti danneggiando lo Stato e il mercato, non comprendo per quale ragione non debbano essere puniti anche i funzionari bancari che, con dichiarazioni unilaterali, attestino come veri quei crediti che, in alcuni casi, non sarebbe necessario nemmeno l’esito del giudizio per sapere che non possono essere conformi al vero (come, ad esempio, quando il saldo si fonderebbe su contratti o rapporti viziati da clausole palesemente nulle). Certamente, chi firma quelle dichiarazioni ex art. 50 TUB non potrebbe sostenere di essere ingenuo o ignaro della normativa. Eppure, a fronte di tante dichiarazioni risultate difformi dalla realtà e a fronte di danni incalcolabili agli utenti e all’economia, non mi risulta che gli autori siano stati mai puniti né con sanzioni penali né con misure simili a Daspo. Allora, pur essendo “nobile” e auspicabile il fine di punire e, ancora prima, di prevenire l’annotazione o attestazione di “crediti fraudolenti”, ciò dovrebbe essere previsto a carico di chiunque attesti crediti, così come debiti, perdite o sofferenze (che sa o che non può non sapere) false non potendosi rendere immuni dal rispetto della legge chi, allo stesso modo così come ogni professionista, come ogni imprenditore e come ogni cittadino, è tenuto a rispettarla.

Cliccare qui per leggere il mio post del 5 gennaio 2019: “…e ci provano e riprovano ancora, confidando di farla sempre franca.

Riporto di seguito il link ad un articolo relativo alla notizia sull’ipotesi di Daspo per i professionisti che dichiarino crediti falsi.

Sorgente: Lotta all’evasione, Daspo ai professionisti per i crediti falsi – Il Sole 24 ORE

“Il progetto targato M5S prevede una piattoforma per certificare i crediti contributivi da compensare. Cunsolo (commercialisti): bene ma servono tempi certi mentre sul Daspo basta già il ruolo di vigilanza degli Ordini

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