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Fatturazione elettronica – nota congiunta ANC e CONFIMI

NOTA CONGIUNTA ANC – CONFIMI INDUSTRIA

Trasmettiamo in allegato la nota congiunta a firma ANC e CONFIMI INDUSTRIA con la quale le due Associazioni evidenziano la criticità di un passaggio della circolare n. 13/E del 2 luglio dell’Agenzia delle Entrate che mette in discussione un principio che è alla base del funzionamento della nuova fatturazione elettronica.

Secondo quando delineato dal provvedimento attuativo dello scorso 30 aprile, la fatturazione elettronica (per espressa previsione) funziona in modo asincrono. Significa, in sostanza, che quando il fornitore trasmette la fattura con qualche giorno di ritardo rispetto alla data del documento è quest’ultima e non la prima a considerarsi come data di emissione. Nessun problema di tardività sanzionabile dovrebbe quindi verificarsi per le trasmissioni che avvengono con qualche giorno di ritardo rispetto alla data formale del documento, purché l’iva sia versata tempestivamente.

Ciò che determina sconcerto è quanto contenuto nella circolare n. 13/E nella quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla nuova fatturazione elettronica 2019 e ai nuovi adempimenti in parte già in vigore dal 1 luglio 2018. La sorpresa, inspiegabile e discutibile a giudizio di ANC e CONFIMI, è che eventuali ritardi (alquanto probabili e diffusi), ancorché non tali da compromettere il tempestivo versamento dell’Iva, sarebbero non sanzionabili solo in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni.  La nuova posizione contraddice, nei fatti, l’impianto del provvedimento attuativo della nuova fatturazione elettronica, creando sconcerto e preoccupazione  in un contesto in cui la proroga parziale, disposta dal D.L. 79 dello scorso 28 giugno per i carburanti, avrebbe dovuto consentire agli operatori di capire, valutare e scegliere.

ANC-CONFIMI Nota 03.07.2018 – Fattura elettronica

 

 

 

 

 

 

 

 

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